Con il Decreto n. 182 del 2 dicembre 2025 sono state introdotte importanti modifiche alla Legge n. 51 del 20 maggio 2022 in materia di interscambio pallet (cosiddetto “Decreto Ucraina”).
Il nuovo provvedimento definisce finalmente un quadro normativo più chiaro ed efficace sull’interscambio dei pallet, di interesse per tutte le aziende che utilizzano pallet nelle proprie attività.
Le nuove disposizioni si applicano ai pallet standardizzati e interscambiabili impiegati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci su tutto il territorio nazionale.
Sono state aggiornate le definizioni utili ai fini del sistema di interscambio, con particolare attenzione:
alle diverse tipologie di pallet;
ai requisiti dei “sistemi pallet”.
I sistemi pallet devono:
definire le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione dei pallet interscambiabili;
adottare una metodologia per il calcolo del valore medio di mercato dei pallet.
Per quanto riguarda il vettore, viene confermata l’assenza di obbligo nella gestione dei pallet e la non responsabilità per l’eventuale mancata riconsegna.
Il “buono pallet” deve essere sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione (o da un soggetto terzo incaricato) e deve contenere obbligatoriamente:
Data di emissione
Numero progressivo
Denominazione e dati identificativi del beneficiario
Indicazione di tipologia, quantità e, ove previsto, qualità dei pallet da restituire
Trascorsi 24 mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sarà valido esclusivamente il buono pallet in formato digitale (non saranno più ammessi voucher o buoni cartacei).
La mancanza anche di uno solo degli elementi obbligatori sopra indicati attribuisce al possessore del pallet il diritto di richiedere immediatamente il pagamento dell’importo equivalente al valore del pallet.
Inoltre, la mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono comporta l’obbligo di pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet (determinato secondo i criteri previsti dalla normativa), moltiplicato per il numero dei pallet non restituiti.
In sintesi: avete il diritto di richiedere ai vostri destinatari il pagamento dei pallet non restituiti nei termini previsti.
